Alla luce del DPR n.151/2011, la nota n.11973 del 05/10/2016“Assoggettabilità all’attività n.58 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.)” (in allegato), fa chiarezza sui corretti adempimenti da porre in atto nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.
In particolare, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA es DPR 151/2011, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego.
In più, quando la sorgente radiativa è utilizzate in ditte terze, il responsabile delle ditta terza, nella quale si impiegano le sorgenti mobili in maniera non occasionale, è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.